Rubrica Stile Urbano – Sanità, nasce il Comitato Valutazione Sinistri: entro marzo 2026 obbligo per tutte le strutture
dott.ssa Serena Urbano

Una nuova tappa nel percorso di sicurezza delle cure e trasparenza nella gestione dei contenziosi sanitari. Entro la metà di marzo 2026 tutte le strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, dovranno istituire il Comitato Valutazione Sinistri (CVS). Lo prevede il Decreto del Ministero della Salute 15 dicembre 2023, n. 232, attuativo dell’articolo 10 della Legge 8 marzo 2017, n. 24, la cosiddetta Legge Gelli-Bianco.
Si tratta di un passaggio che segna un cambio di passo culturale: il sinistro sanitario non è più solo un fatto assicurativo, ma un momento di analisi tecnica, giuridica e organizzativa utile anche a prevenire errori futuri.
La sicurezza delle cure come diritto
La Legge 24/2017 ha introdotto un modello organico di gestione del rischio clinico. All’articolo 1 afferma un principio forte: la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute, tutelato dall’articolo 32 della Costituzione. Non solo risarcire quando qualcosa va storto, dunque, ma prevenire, analizzare, migliorare.
Con il recente Decreto del Ministero della Salute 15 dicembre 2023, n. 232 il quadro si completa: vengono definiti i requisiti minimi delle polizze assicurative, le caratteristiche delle misure alternative – come l’autoritenzione del rischio – e soprattutto gli assetti organizzativi necessari per la corretta gestione dei sinistri. Tra questi, appunto, il Comitato Valutazione Sinistri.
Perché un Comitato interno?
Negli anni la gestione dei sinistri è stata spesso demandata alle compagnie assicurative. Una scelta comprensibile, ma non sempre in linea con l’interesse strategico della struttura sanitaria. L’assicurazione opera infatti secondo logiche economiche e contrattuali proprie, che possono non coincidere con gli obiettivi di miglioramento organizzativo o di contenimento strutturale del rischio clinico.
Il CVS nasce per colmare questo divario. I suoi compiti sono chiari:
garantire una valutazione preventiva, tecnica e giuridica delle richieste risarcitorie;
supportare le decisioni strategiche della direzione;
migliorare la gestione del contenzioso;
contenere, ove possibile, i costi derivanti dai risarcimenti;
integrare l’analisi del sinistro nel sistema di gestione del rischio clinico previsto dagli articoli 1 e 2 della Legge 24/2017.
In altre parole, ogni sinistro diventa anche un’occasione di apprendimento.
Una composizione multidisciplinare
Il decreto ministeriale stabilisce che il Comitato debba essere composto da almeno quattro membri, interni o esterni alla struttura, con competenze diversificate. Non un organo formale, ma un tavolo tecnico capace di leggere il caso da più angolazioni.
Tra le professionalità previste figurano esperti in risk management sanitario, giuristi con competenze in responsabilità sanitaria, medici legali e periti tecnici. L’obiettivo è una valutazione integrata: clinica, organizzativa, giuridica e assicurativa.
Obbligo per tutti, con o senza polizza
L’articolo 10 della Legge 24/2017 impone alle strutture sanitarie di stipulare una polizza di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d’opera, oppure di adottare misure analoghe, come sistemi di autoritenzione del rischio.
In entrambi i casi il Comitato assume un ruolo centrale. Se la struttura sceglie l’autoritenzione, il CVS diventa presidio tecnico indispensabile per valutare e gestire le richieste risarcitorie. Anche in presenza di copertura assicurativa, però, il Comitato svolge una funzione di controllo e supporto rispetto all’operato della compagnia.
Regolamento interno e scadenza
L’istituzione del CVS non può essere solo formale. È necessario adottare un regolamento interno che disciplini composizione, requisiti, modalità di nomina, funzionamento, criteri decisionali, verbalizzazione e tracciabilità delle determinazioni, oltre al raccordo con ufficio legale, risk management e assicurazione.


