BRUXELLES:  LA COMMISSIONE PESCA DA IL VIA LIBERA AL NUOVO FEAMPA

La Commissione Pesca del PE ha approvato (il 22 febbraio 2021), con 21 voti a favore, 6 contrari e 1 astensione, l’accordo provvisorio sul FEAMPA 2021 – 2027 raggiunto con il Consiglio lo scorso dicembre). Il testo dovrà ora essere approvato formalmente anche dal Consiglio prima di entrare in vigore.  
 
Accordo Provvisorio FEAMPA 2021-2027 raggiunto con il Consiglio il 4 Dicembre 2020
E’ stato raggiunto questa mattina un accordo provvisorio su come i paesi dell’UE potranno spendere i fondi assegnati alla pesca e all’acquacoltura per il periodo 2021-2027.

Lo stanziamento FEAMPA per il periodo 2021-2027 ammonta a 6,1 miliardi di EUR (6,108 miliardi di EUR a prezzi correnti), di cui:
·         5,3 miliardi di EUR saranno stanziati per la gestione della pesca, dell’acquacoltura e delle flotte da pesca,
·         la somma rimanente coprirà misure quali consulenza scientifica, controlli e verifiche, informazioni di mercato, sorveglianza marittima e sicurezza. Le disposizioni del regolamento si applicheranno a partire dal 1 ° gennaio 2021. 
Principali Misure dell’Accordo: Gli Stati membri dovranno spendere almeno il 15% del denaro per un controllo e un’applicazione efficaci della pesca, compresa la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. In linea con il Green Deal, le azioni del fondo contribuiranno all’obiettivo di bilancio complessivo di dedicare il 30% dei fondi all’azione per il clima.
 
L’accordo provvisorio prevede che in caso di cessazione definitiva dell’attività di pesca, i pescatori potranno essere aiutati a demolire o a dismettere una nave. Per ricevere una compensazione, la capacità di pesca equivalente viene definitivamente rimossa dal registro della flotta peschereccia dell’UE e il beneficiario non dovrà registrare alcun peschereccio entro cinque anni dal ricevimento del sostegno.
 
Se invece le attività di pesca cessano temporaneamente, ai pescatori può essere concessa una compensazione per una durata massima di 12 mesi per nave o per pescatore durante il periodo di programmazione.
 
Gli Stati membri dovranno tenere conto delle esigenze specifiche della pesca costiera su piccola scala, compresa la semplificazione dei requisiti amministrativi. Inoltre, la prima acquisizione di un peschereccio o la proprietà parziale (di almeno il 33%) può essere finanziata se il pescatore non ha più di 40 anni e ha lavorato per almeno cinque anni come pescatore o ha acquisito la qualifica equivalente.
 
I pescatori possono acquistare piccole navi costiere (lunghezza totale inferiore a 12 metri) registrate da tre anni o navi fino a 24 metri registrate da cinque anni. Le navi di piccole dimensioni possono anche ricevere sostegno per sostituire o modernizzare i motori se il motore nuovo o ammodernato non ha una potenza in kW maggiore di quella del motore attuale.
 
Un peschereccio di lunghezza non superiore a 24 metri e di età superiore a 10 anni può aumentare la stazza lorda se ciò si traduce in miglioramenti significativi, come il rinnovo degli alloggi e di altre strutture per il benessere dell’equipaggio, una migliore prevenzione degli incendi a bordo e sistemi di sicurezza, maggiore efficienza energetica o minori emissioni di CO2. 
Altre misure chiave, previste dall’accordo: 
·         I motori possono essere sostituiti o ammodernati a condizioni rigorose: per le navi tra i 12 ei 24 metri e di almeno cinque anni, il motore nuovo o ammodernato non deve avere maggiore potenza in kW e deve essere assicurata una riduzione del 20% delle emissioni di CO2; la capacità di pesca ritirata a causa della sostituzione o dell’ammodernamento del motore non può essere sostituita.
·         Focus sulle regioni ultraperiferiche: gli Stati membri dovranno preparare un piano d’azione per ciascuna delle loro regioni ultraperiferiche; sono previste dotazioni di bilancio specifiche.
·         Il sostegno può essere concesso anche per lo stoccaggio di prodotti della pesca in eventi eccezionali che generano una significativa perturbazione dei mercati.

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