LAZIO: REGIONE, APPROVATA NUOVA LEGGE CONTABILITA’ = Sartore: un punto di arrivo nel lavoro di risanamento del Bilancio regionale

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – Il consiglio regionale di Lazio, presieduto
da Mauro Buschini, ha approvato a con 39 voti favorevoli e un astenuto
la nuova legge di contabilità. La proposta è stata illustrata
dall’assessora al Bilancio Alessandra Sartore: ”Si tratta – ha
spiegato – di un punto di arrivo del risanamento del Bilancio
regionale. Uno strumento indispensabile per la corretta gestione della
contabilità regionale”.Il titolo I (Disposizioni generali) si compone di due articoli che
dispongono in merito all’oggetto della proposta di legge ed ai
principi contabili che la guidano. (segue)

Il titolo II (Programmazione economico-finanziaria) si
compone di cinque articoli che dispongono in relazione al processo di
programmazione, da realizzarsi mediante gli strumenti previsti dal
principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio di cui all’allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 ed attraverso
ulteriori strumenti messi in campo direttamente dalla Regione. A tale
proposito, oltre al Defr (Documento di economia e finanza e regionale)
e alla Nota di aggiornamento al Defr, si prevede l’adozione del Dsp
(Documento strategico di programmazione) e del Quadro strategico e
finanziario di programmazione. Il Dsp è il documento programmatico di
legislatura (approvato entro 90 giorni dalla proclamazione del
Presidente della Regione), nel quale sono definite nel loro complesso
le linee di indirizzo della programmazione regionale. Il Dsp
attualmente vigente è riferito all’orizzonte temporale 2018-2023 ed è
stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 656/2018.
Il Quadro strategico e finanziario di programmazione, invece,
costituisce una specifica parte all’interno della Nota integrativa al
bilancio di previsione finanziario, nella quale sono indicate le
risorse libere del bilancio regionale per il triennio di riferimento
del bilancio e sono illustrate attraverso appositi schemi esplicativi
le previsioni di spesa e gli interventi che ciascuna struttura
regionale intende sostenere nel triennio medesimo. (segue)

Il titolo III (Legge di stabilità, bilancio di
previsione e leggi collegate) si compone di 22 articoli, tra i quali
si segnalano, in particolare, le disposizioni riferite ai due
principali strumenti della programmazione regionale costituenti la
”manovra di bilancio”, ovvero la legge di stabilità e la legge di
bilancio. La prima definisce il quadro di riferimento finanziario per
il periodo compreso nel bilancio di previsione e con essa si provvede,
tra l’altro, al rifinanziamento delle leggi regionali di spesa nonché
alla riduzione ed alla rimodulazione delle autorizzazioni di spesa. Il
bilancio di previsione finanziario per il triennio di riferimento,
invece, è articolato in titoli e tipologie per le entrate ed in
missioni e programmi per le spese. È prevista la possibilità che alla
manovra di bilancio possano essere presentate una o più proposte di
legge regionale collegate, con le quali sono disposte, in coerenza con
gli indirizzi del Defr, norme a carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio ed altre norme, non inseribili nella legge di
stabilità, strettamente rilevanti per il raggiungimento degli
obiettivi della manovra di bilancio.

Inoltre, all’interno del titolo III sono ricomprese le norme
concernenti i fondi e gli accantonamenti (fondo di riserva per le
spese obbligatorie, fondo di riserva per le spese impreviste, fondo di
riserva per le autorizzazioni di cassa; fondi speciali destinati a far
fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che
si perfezionino dopo l’approvazione del bilancio; fondi relativi al
pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione di partite di
debiti cadute in perenzione amministrativa; fondi per il pagamento
delle perdite potenziali; fondi relativi ai cofinanziamenti
regionali). Oltre ai fondi suddetti sono previsti anche il fondo per
il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati e il
fondo rischi per le spese legate al contenzioso. All’interno del Capo
III, infine, sono contenuti gli articoli riferiti all’esercizio ed
alla gestione provvisoria, all’assestamento di bilancio e al ricorso
al debito e alla gestione dell’indebitamento da parte della Regione. (segue)

Il titolo IV (Gestione di bilancio) si compone di 10
articoli, tra i quali il 30, il 31 ed il 32 relativi, rispettivamente,
alla Cabina di regia, al bilancio reticolare ed alla gestione delle
entrate e delle spese, che contengono elementi innovativi, ispirati al
principio della programmazione. La Cabina di regia è lo strumento
puntuale per la verifica di tutti i provvedimenti che comportino
l’assunzione di impegni di spesa sul bilancio regionale nonché di
tutte le deliberazioni della Giunta regionale recanti oneri
finanziari. Il bilancio reticolare di cui all’articolo 29, approvato
dalla Giunta regionale con propria deliberazione entro sessanta giorni
dall’approvazione del Dsp ed aggiornato entro trenta giorni
dall’approvazione delle leggi regionali recanti il bilancio di
previsione finanziario e l’assestamento del bilancio, esplicita la
corrispondenza tra le entrate e le uscite rispetto ai principali
interventi da effettuarsi nel corso dell’esercizio corrente e degli
esercizi ricompresi nel bilancio pluriennale.

Il titolo V (Copertura finanziaria delle leggi regionali) si compone
di 5 articoli, le cui disposizioni sono volte a garantire la corretta
copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, attraverso le
due fasi complementari: a) la quantificazione degli oneri finanziari e
la relativa natura (corrente e/o in conto capitale), derivanti
dall’adozione del provvedimento normativo. b) la copertura
finanziaria, in cui sono individuate ed accantonate le somme
necessarie a dare attuazione agli interventi previsti nella proposta
di legge. (segue)

Il titolo VI (Autonomia del Consiglio regionale) si
compone di 3 articoli recanti disposizioni in materia di autonomia
amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale del Consiglio
regionale, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto. E’ prevista
l’adozione da parte del Consiglio regionale, entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della legge, di un regolamento interno per la
disciplina dell’ordinamento contabile del Consiglio regionale stesso.

Il titolo VII (Bilanci degli enti e degli organismi strumentali) si
compone di 7 articoli relativi, in particolare, ai sistemi contabili
degli enti ed organismi strumentali della Regione. Previste anche
apposite disposizioni in riferimento al controllo e al monitoraggio
sulla gestione finanziaria e amministrativa delle società controllate
dalla Regione.

Il titolo VIII (Disposizioni transitorie e finali, abrogazione),
infine, si compone dell’articolo 54 – che contiene le abrogazioni di
diverse norme e le disposizioni relative all’adozione del regolamento
di contabilità regionale, volto a disciplinare termini e modalità
procedimentali riferite, in particolare, alla quantificazione delle
risorse finanziarie, alle variazioni di bilancio, ai prelevamenti dai
fondi di riserva, alla gestione delle entrate e delle spese e dell’articolo 55, in cui sono dettate le disposizioni transitorie e
finali, compresa l’abrogazione della legge regionale n. 25/2001.

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