L’ascolto del minore all’interno della separazione

Dr. ssa Alessia Micoli Psicologa

Quando una coppia si separa e decide di percorrere la strada legale, che molto spesso avviene in maniera conflittuale è inevitabile che vi siano richieste differenti, in particolar modo quando vi sono dei figli.

Gli ex coniugi, molto spesso, arrivano in Tribunale ed il giudice vuole e deve sentire il minore; entrambe vivono questo momento in maniera angosciante e con tensione poiché non tutti sanno bene come si svolge l’incontro e soprattutto perché il minore viene ascoltato non in loro presenza.

L’ascolto del minore, nei giudizi in cui si devono adottare provvedimenti che li riguardano è oggi regolato, nell’ordinamento civile italiano, dagli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies, cod. civ., introdotti dalla L. 219/2012[1] e dal D. Lgs. 154/2013: a livello internazionale, è previsto dall’art. 12, Convenzione di New York e dall’art. 6, Convenzione di Strasburgo.

Il Giudice è tenuto, obbligatoriamente, ad ascoltare il minore con almeno 12 anni o anche più piccolo, se ritenuto capace di discernimento.

Il giudice ha l’obbligo di ascoltare i minori in tutti i procedimenti che li riguardano, al fine di poter raccoglierne le opinioni, i pensieri, le esigenze e la volontà, almeno ché che egli motivi chiaramente la non corrispondenza dell’ascolto alle esigenze del minore stesso, che quell’ascolto sconsiglino (Cassazione civile, sez. I, 02/07/2014, n. 15143).

Quindi l’obiettivo dell’ascolto è quello di carpire lo status psicologico del minore, quali sono i suoi bisogni e le sue esigenze e come è la relazione con i propri genitori.

L’ ascolto del minore è disciplinato dall’articolo 473 bis del Codice civile.

L’ascolto del minore viene disposto per potergli garantire il diritto fondamentale ad essere informati e a poter esprimere le proprie opinioni nei procedimenti che lo riguardano.

Esistono due tipi di audizione del minore: l’ascolto diretto, ovvero, quello svolto dal giudice e l’ascolto assistito, cioè quello in cui l’audizione avviene con l’assistenza di un esperto in psicologia giuridica o psichiatria infantile. Il giudice deve verbalizzare o videoregistrare l’audizione.

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