La separazione in Tribunale

Dr. ssa Alessia Micoli, Psicologa forense

Attualmente sono in forte aumento le separazioni giudiziali che vedono le coppie in Tribunale. In queste situazioni, il Magistrato, chiamato a regolamentare il nuovo assetto relazionale della famiglia, ha la facoltà di poter nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio (C. T. U.), ovvero un professionista ausiliario che può assisterlo nel poter acquisire le conoscenze utili per riuscire a valutare la situazione presa in esame (artt. 61-64, 191-197, 199-201 c.p.c. e 19-23 disp. attc. c.p.c.).
Il professionista, nominato dal Magistrato, è uno psicologo od uno psichiatra, iscritto all’albo del Tribunale dei consulenti, che hanno grande esperienza, formazione e aggiornamento nel campo dell’età evolutiva.
La separazione di una coppia è valutata uno degli eventi della vita più stressanti per tutti i componenti di una famiglia ed è simbolicamente paragonata, da molti psicologi e psichiatri, ad un lutto.
Quando la coppia si separa arrivando ad un accordo si separa in maniera “consensuale”, altrimenti quando vi sono forti contrasti e quindi liti ed incomprensioni, in maniera “giudiziale”.

La CTU che ha una funzione valutativa, spesso, è fondamentale in special modo quando ha un obiettivo “trasformativo” della situazione dopo il supremo interesse del minore (Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, l’art. 8, la Convenzione di Strasburgo del 1996 sull’esercizio dei diritti dei minori e le Linee Guida del 2010).

Il Consulente di ufficio, incaricato di effettuare una specifica indagine di natura prettamente psicologica sulle capacità genitoriali della coppia e sui rapporti di entrambi i genitori con il figlio,
La genitorialità è una capacità processuale che deve esserci già dalla nascita del figlio. E’ altresì l’effetto di una relazione triadica, cioè tra madre, il padre ed il bambino, ed è subordinata dai modelli culturali, dalla personalità del genitore, dalle relazioni che egli stesso ha avuto come figlio, dalla coniugalità e cogenitorialità della coppia, e inoltre dal temperamento, da eventuali e specifiche problematiche riguardante il figlio e le loro fasi evolutive con i figli.

Le operazioni peritali sono molto articolate e spesso travagliate, in quanto l’indagine non prevede solo l’osservazione e i colloqui dei genitori e dei figli, la somministrazione dei test psicodiagnostici, ma anche del contesto domiciliare, scolastico, familiare e della realtà fattuale che vive il minore.
Fondamentale ribadire che i genitori possono nominare un proprio consulente (C. T. P.) che parteciperà a tutte le operazioni peritali.

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